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Puglia LR 20/83IPABInterventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione.

di Redazione

L.R. 28 novembre 1983, n. 20.
Interventi per il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) –
Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione.

Art. 1.
In attesa della emanazione della legge di riforma
sulla assistenza pubblica e nell’ambito dell’attività di
sorveglianza di competenza della Regione prevista
dal combinato disposto dell’art. 44 comma primo della
legge 17 luglio 1890, n. 8972, e dell’art. 2 –
secondo comma – del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,
le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
operanti nell’ambito regionale, ivi comprese le
Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della
legge regionale 15 marzo 1978, n. 17, sono sottoposte
alla disciplina di cui alla presente legge.

TITOLO I
Norme di salvaguardia

Art. 2.
Le II.PP.A.B. non possono adottare, senza autorizzazione
Della Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
a) istituzione di nuovi posti in organico e assunzioni di
personale, anche nell’ambito dei posti previsti dalle vigenti
piante organiche, nonché di personale a tempo determinato
che comporti un aumento complessivo del numero dei
dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 luglio 1981;
b) provvedimenti di inquadramento o di promozione
e qualifiche superiori non previsti specificatamente
da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi
comportino valutazioni di carattere discrezionale.
L’autorizzazione può essere concessa dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
al fine di assicurare il miglioramento e la continuità
dei servizi indispensabili al funzionamento delle istituzioni
e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi
dell’art. 31 – secondo comma – della legge 17 luglio 1890, n. 8972.
L’autorizzazione non è richiesta per la sostituzione
temporanea prevista dall’art. 11 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e per la sostituzione dei
dipendenti in congedo per servizio militare di leva,
purché dette sostituzioni non abbiano comunque la
durata superiore a 90 giorni.

Art. 3.
Gli acquisti, le trasformazioni di destinazione od
alienazioni di beni immobili o di titoli, la costituzione
di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e
di affitto di durata superiore a quella minima
prevista dalla legislazione vigente, deliberati
dalle II.PP.A.B. sono subordinati alla autorizzazione
della Giunta regionale.
Le Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio
comunale ove ha sede legale l’I.P.A.B. e del Consiglio
comunale ove sono situati gli immobili, nonché della
competente Commissione consiliare regionale,
può concedere l’autorizzazione di cui al precedente
comma esclusivamente quando trattasi di atti
strettamente necessari al proseguimento dei fini
assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare
il miglioramento ed il potenziamento dei servizi.

Art. 4.
I pareri dei Consigli comunali interessati e della
competente Commissione consiliare regionale
devono essere emessi nel termine di quaranta
giorni dalla richiesta trascorso tale termine gli
organi che non abbiano emesso il richiesto parere
sono reputati senz’altro assenzienti.
Nel caso di rilevata insufficienza della
documentazione prodotta, gli organi di cui
al primo comma possono richiedere chiarimenti
ed elementi integrativi di giudizio in tal caso, il
termine di quaranta giorni decorrerà nuovamente
dalla data di ricezione dei chiarimenti od elementi
integrativi prodotti.
La Giunta regionale nei successivi 60 giorni concede
o nega la autorizzazione che sarà notificata a mezzo
decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.
Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono
in carenza di legislazione nazionale in materia.
Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui
alla presente legge sono nulli.

TITOLO II
Norme per l’estinzione

Art. 6.
Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 70 – primo comma – della legge
17 luglio 1890, n. 6972, ovvero che non siano
più in grado di perseguire i propri scopi statutari
o che comunque non svolgono più alcuna attività
riconducibile alle finalità di cui alla stessa
legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.
La dichiarazione di estinzione dovrà avvenire
nel rispetto delle procedure previste per le
modificazioni statutarie degli artt. 62 e 68 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità
previste dagli artt. 3 – punto 5 e 4 punto 3 – della
legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.
Art. 7.
Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui
ha effetto l’estinzione, l’attribuzione in proprietà al
Comune sede legale della istituzione del patrimonio
dell’I.P.A.B., con vincolo di destinazione ai servizi
sociali, e la assegnazione del relativo personale.
Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva
e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

Art. 8.
Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i
Comuni provvedono, secondo le disposizioni
vigenti, all’inquadramento nei propri ruoli
organici del personale assegnato a norma
dell’articolo precedente.

TITOLO III
Contributi regionali

Art. 9.
In attuazione dell’ultimo capoverso dell’art. 6 dello
Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il
potenziamento dei servizi socio- assistenziali pubblici
esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere contributi in conto
capitale per la gestione, il funzionamento, il
potenziamento e l’ammodernamento delle
attrezzature e dei servizi delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Art. 10.
I contributi possono essere concessi a favore
delle II.PP.A.B. che realizzano attività assistenziale
prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti
alla collettività, a condizione che:
1) assumano l’obbligo di applicare nei confronti del
personale dipendente il trattamento giuridico ed economico
previsto dai contratti collettivi nazionali
2) abbiano approvato la pianta organica.
Sono escluse le istituzioni che svolgano attività
destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei
propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.

Art. 11.
Le istanze per la concessione dei contributi dovranno
essere indirizzate all’Assessorato regionale ai servizi
sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed
essere corredate dalla seguente documentazione:
– copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;
– copia dell’ultimo consuntivo regolarmente approvato;
– relazione analitica dalla quale risulti la destinazione
del finanziamento richiesto, l’attività assistenziale realizzata,
il personale in servizio;
– altra documentazione probante la necessità
del finanziamento
La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni
anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della
competente Commissione consiliare, approva il
programma di riparto dei contributi sulla base
dei finanziamenti previsti in bilancio.

Art. 12.
Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti
dalla presente legge dovranno documentare l’avvenuto
utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono
stati concessi.

Art. 13.
I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo
regionale dovranno essere registrati nell’inventario di cui
all’art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 8972, con specifica
annotazione indicante l’intervento regionale.

TITOLO IV
Norme generali

Art. 14.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
può delegare l’Assessore regionale ai Servizi Sociali per
le competenze di cui alla presente legge.

Art. 15.
In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo
comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro
e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede
agli adempimenti di cui al precedente art. 11.

Art. 16.
Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi
previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui
all’art. 7 – terzo comma – della legge regionale 12
agosto 1978, n. 37, dovrà essere integrato dal rappresentante
dell’Assessorato regionale ai Servizi Sociali.

Art. 17. (Disposizioni finanziarie).
Omissis

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